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Data di pubblicazione: 28 marzo 2020

Controlli stradali

Non basta stare in strada per tentare di arginare l’epidemia. Ora le forze di polizia e le prefetture dovranno infatti correre ai ripari per gestire la complessa filiera burocratica dell’avvenuta depenalizzazione. E contemporaneamente riorganizzarsi per fare fronte ai nuovi controlli e alle nuove sanzioni. Ma senza poter contare stabilmente sulla disponibilità della polizia locale che formalmente non è ricompresa tra gli organi deputati al controllo delle sanzioni amministrative previste per chi esce di casa senza averne diritto. Lo ha evidenziato la circolare del Capo del gabinetto del Viminale del 26 marzo 2020. Il dl 25 marzo 2020, n. 19 rimodula e precisa meglio le precedenti misure di contrasto dell’emergenza sanitaria in atto. Per quanto riguarda il sistema delle sanzioni l’art. 4 del dl 19/2020 innova profondamente la precedente disciplina che per quanto farraginosa perlomeno risultava chiara facendo espresso riferimento all’art. 650 del codice penale. Anche se prevedibilmente inefficace, l’effetto deterrente risultava elevato. Con la novella la sanzione penale resta vigente solo per chi violerà il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria dimora per malattia o quarantena. E in questo caso si dovrà contestare il reato previsto dall’art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie. Il mancato rispetto delle generiche misure di contenimento ora invece risulta punito con un mix alchemico di norme di fatto incomprensibile. A parere del ministero si tratta di contestare ai trasgressori una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro che verrà maggiorata in caso di utilizzo di un veicolo. L’accertamento delle violazioni, specifica la nota centrale, verrà effettuato in conformità alla legge 689/1981 rinviando altresì ai commi 1, 2 e 2.1 dell’art. 202 del codice stradale che di fatto modula le modalità di pagamento in misura ridotta ammettendo anche lo sconto del 30% per chi paga tempestivamente. Ma tra rinvii, sospensioni dei termini e allungamento del periodo per beneficiare dello sconto sarà veramente difficile essere sintetici e precisi nei verbali. In ogni caso spetterà alla prefettura occuparsi della procedura sanzionatoria mentre il pagamento delle sanzioni potrà essere effettuato dal trasgressore con un bonifico bancario su un conto dedicato. Sullo stesso conto potranno effettuare il pagamento in modalità semplificata anche i trasgressori che in virtù dell’avvenuta depenalizzazione sono stati pizzicati in giro per la strada prima del 25 marzo. Quindi ora tutti i fascicoli già inviati in procura o ancora depositati presso gli uffici dovranno essere inviati in prefettura. Ma per non sovraccaricare gli uffici la circolare raccomanda prudenza. Anche se risulterà necessario rispettare i termini di legge per il seguito del procedimento. Novità per i controlli. L’esecuzione delle nuove misure di contrasto verrà coordinata dalla prefettura avvalendosi delle forze di polizia e dell’esercito. Il dl 19/2020 cita espressamente la legge 121/1981 ed è quindi probabile che la polizia locale in questa fase non possa partecipare attivamente al controllo amministrativo stradale. Per sanare la questione non appare sufficiente neppure la successiva circolare del dipartimento di pubblica sicurezza del 27 marzo 2020 che tra le righe sembra ricomprendere anche la polizia locale tra gli organi di controllo. A nostro parere servirà una modifica normativa da adottare in sede di conversione del provvedimento urgente.

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